Attestato di qualificazione energetica e attestato di certificazione energetica

Differenze fra ACE e AQE

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  1. dotting
     
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    A partire dal 1° luglio 2009 è diventato obbligatorio esibire al momento della compravendita di abitazioni di qualsiasi dimensione l'attestato di Certificazione Energetica, sinteticamente ACE.
    Esibire non significa allegare all'atto di vendita, come erroneamente qualche notaio chiede, l'ACE.
    Infatti la legge 112/2008 ha eliminato quest'obbligo, per questo motivo il 25 maggio l'Italia è stata messa in mora dall'Unione Europea, che ha richiesto una risposta entro il 25 luglio.

    Al 1° luglio la situazione era questa:
    un certo numero di regioni avevano recepito la DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed attraverso apposite normative regionali avevano provveduto a regolamentare la metodologia relativa alla compilazione della certificazione energetica degli edifici e a stilare i requisiti che i tecnici abilitati dovevano possedere per firmare tale certificazione.

    Inutile dire come recita un proverbio sardo "centu concas centu berrittas", ovvero ogni regione ha elaborato proprie norme assolutamente differenti l'una dall'altra.

    Si sperava che le Linee Guide Nazionali avrebbero portato una certa unificazione e normalizzazione delle stesse, speranza assolutamente infondata.

    Infatti le LINEE GUIDA NAZIONALI pubblicate in G.U. il 10 luglio e in vigore dal 25 luglio PRECISANO CHE LE STESSE SI APPLICANO SOLO, RIBADISCO SOLO, IN QUELLE REGIONI CHE ANCORA NON HANNO EMANATO REGOLE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

    In aggiunta stabiliscono che il programma di calcolo per la compilazione dovrà essere una versione del software Docet scritto dai tecnici dell'ENEA, che ancora non è stata resa disponibile.

    Stabiliscono ancora che con un successivo decreto o nota verranno definiti i requisiti che dovrà avere il tecnico per poter firmare il succitato Attestato di Certificazione Energetica degli edifici siti nelle regioni che non hanno ancora legiferato.

    Quindi dal 1° luglio per quelle regioni che hanno già legiferato la situazione è semplice e lineare: procedure per la redazione dell'ACE note, soggetti che possono firmare conosciuti.

    Per le altre regioni invece si è in una specie di limbo.

    Le Linee Guida Nazionali vengono parzialmente in soccorso stabilendo che in queste regioni e SOLO in queste lo ribadisco, l'Attestato di Certificazione Energetica può essere sostituito dall'Attestato di Qualificazione Energetica.
    A tal fine nel Decreto sulle Linee Guida Nazionali fra gli allegati è presente sia il fac-simile dell Attestato di Qualificazione Energetica AQE (allegato 5), che il fac-simile dell'Attestato di Certificazione Energetica ACE (Allegato 6).

    Ricordo che per i nuovi edifici in costruzione l'AQE è OBBLIGATORIO in base all'art. 8 Decreto 311/2006

    (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni)

    1. La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata.

    2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

    3 Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica”.


    Per la compilazione dell'AQE è possibile utilizzare in tutte le regioni il software Docet, mentre per le SOLE pratiche di richiesta di detrazione del 55% può essere utilizzata una procedura ancora più semplificata per redigere l'AQE, disponibile sul sito dell'ENEA al momento dell'inserimento della pratica di detrazione.

    Attenzione che il documento AQE ha una validità temporale di un anno, l'ACE invece avrà una durata di dieci anni e deve essere rifatto nel momento in cui vi siano delle variazioni di impianti o involucro.
    Per la redazione dell'ACE può essere preso a riferimento quanto contenuto nell'AQE, in particolare come parametri d'ingresso, metrature, esposizione, materiali ecc..

    Fin qui per il nuovo e nel caso di compravendita di usato?
    Il proprietario ha due possibilità:
    1.- far redigere un ACE da un soggetto accreditato;
    2.- dichiarare con un'autocertificazione che la sua casa dal punto di vista energetico è un cesso, ponendola in classe energetica G e dichiarando a scanso di equivoci che "i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti":
    Copia dell'autocertificazione deve essere mandata alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
     
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  2. tizicor
     
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    alcuni esempi per la Regione Veneto:

    www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=aqe_e_ace_

     
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1 replies since 20/7/2009, 14:45   12420 views
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