Illegittimi i tagli al Conto energia?

Deciderà la Corte costituzionale

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    Il T.A.R. Lazio rimette alla Corte costituzionale la decisione sulla legittimità del provvedimento legislativo c.d. taglia/spalma-incentivi (art. 26, comma 3, D.L. n. 91 del 2014), con cui sono stati ridotti gli incentivi previsti dai decreti ministeriali che regolano, ratione temporis, il c.d. Conto energia a beneficio degli operatori del fotovoltaico, e che riconoscono il diritto a vedersi corrisposta una tariffa incentivante in ragione e proporzione dell'energia elettrica prodotta.

    il giudice amministrativo ha ritenuto che all'esito del bilanciamento tra l'interesse perseguito dal legislatore e la lesione dei diritti dei fruitori delle agevolazioni, emergesse un'irragionevolezza e un'assenza di proporzionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost., delle norme dell'art. 26 comma 3 D.L. n. 91 del 2014, come convertito dalla L. n. 116 del 2014, apparendo altresì violato anche l'art. 41 Cost., alla luce dell'irragionevole effetto della frustrazione delle scelte imprenditoriali attraverso la modificazione degli elementi costitutivi dei rapporti in essere come contrattualizzati o, comunque, già negoziati. Ciò poiché il sistema degli incentivi viene a "perdere la sua stabilità nel tempo nonostante lo stesso sia stato già individuato e predeterminato in una convenzione o contratto di diritto privato (art. 24 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 28 del 2011)" e gli investimenti effettuati non sono salvaguardati (venendo anzi meno l'equa remunerazione degli stessi). Inoltre, il periodo di tempo per la percezione dell'incentivo, invariato nella misura complessiva, viene prolungato indipendentemente dalla vita media convenzionale degli impianti (lett. a); oppure, l'incentivo non è più costante per tutto il periodo di diritto, ma si riduce in assoluto per tutto il periodo residuo (lett. c) o varia in diminuzione nell'ambito del ventennio originario di durata della convenzione (lett. a) o per cinque anni (lett. b).

    Il Tar ha ritenuto altresì che l'art. 26 comma 3 possa in ipotesi violare anche l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione, "quali norme interposte" (così esplicita il Tar), all'art. 1, Prot. addizionale n. 1, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di cui è stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con L. 4 agosto 1955, n. 848) e all'art. 6, par. 3, Trattato UE, che introduce nel diritto dell'Unione "in quanto principi generali", i "diritti fondamentali" garantiti dall'anzidetta Convenzione. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (richiamata dal giudice adito) detto art. 1 -che afferma il principio di "protezione della proprietà", ammettendo al contempo l'adozione delle misure legislative "ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale"- conferisce protezione anche ai diritti di credito (e alle aspettative legittime; v., ex plur., Maurice c. Francia [GC], del 6 ottobre 2005, n. 11810/03, parr. 63 e ss.), reputando ammissibili le "interferenze" (ingerenze) da parte della pubblica autorità in presenza di un interesse generale (cfr. Arras e altri c. Italia, n. 17972/07, 14 febbraio 2012 e 14 maggio 2012, final, parr. 77-79: 78.). In questa prospettiva, l'ingerenza costituita dalla sottrazione di parte dei crediti spettanti ai produttori di energia in forza delle convenzioni stipulate con il GSE non appare giustificata ed è in contrasto con il principio di proporzionalità, non risultando l'intervento ablatorio adeguatamente bilanciato dalla finalità di diminuire le tariffe elettriche in favore di alcune categorie di consumatori.

    Il giudice amministrativo ha ritenuto infine dubbia la costituzionalità dell'art. 26, comma 3, D.L. n. 91 del 2014, rispetto all'art. 3 Cost., eventualmente anche in relazione all'art. 41 Cost., nella parte in cui prevede che la rimodulazione si applichi soltanto agli "impianti di potenza nominale superiore a 200 kW", nonché carente l'elemento finalistico della necessità ed urgenza dell'intervento normativo, richiesto dalla Corte costituzionale (e quindi, con ipotetica violazione dell'art. 77 Cost.), non sembrando ravvisabile "l'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare". Sotto altro profilo, la norma gravata contiene anche misure che non sono "di immediata applicazione", come sancito dall'art. 15, comma 3, L. n. 400 del 1988, essendo sufficiente considerare le menzionate norme sull'"acquirente selezionato" e sul recesso dai contratti di finanziamento (commi da 7 a 12).

    (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 23 giugno 2015, n. 8608; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, Ord., 24 giugno 2015, n. 8671)
     
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    una frode ! questi pezzi di ......... che ci governano.
    Io in tasca per l'anno 2015, considerando Ottobre, avrei 540 € in più di quelli che mi sono retribuiti.
    Per finire ..... il conguaglio del 2015 lo becchi a Giugno del 2016 ... e se non bastasse hanno dilazionato i tempi di pagamento.
    Il primo a delinquere è l'amico stato.
     
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  3. cosmic
     
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    Hai ragione iris, però a essere obbiettivi il meccanismo risulta in effetti essere oneroso per lo stato, sarebbe bastato fare bene i conti, ma siamo in Italia e così i produttori-venditori-installatori hanno fatto i soldi, lo stato ha incassato l'IVA e adesso il solito a rimetterci è il cittadino che con un contratto in mano non si vede riconosciuto il dovuto!
     
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    Lo Stato doveva pensarci prima !
    Io se firmo un contratto, lo faccio su determinate clausole e di certo non posso cambiarle a mio piacimento.
    Invece è successo questo.
    Chi vuoi che investa in questo paese del menga.
    Vedrai che le sorprese non finiranno.
     
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    iris, se vedi il popolo che va in una direzione ... ti consiglio di andare nella direzione opposta.
    Questo Stato è allo sbando e non gliene frega niente del contratto sottoscritto ... fosse solo questo ...
     
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    vedrai quando dovranno pagare i conguagli ........ troveranno qualche altro sistema per allungare ancora i tempi o per pagare meno del dovuto. A questo punto l'obiettivo primario è ammortizzare al più presto la spesa fatta.
     
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  7. nordico8
     
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    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 28/11/2015, 14:30) 
    una frode ! questi pezzi di ......... che ci governano.
    Io in tasca per l'anno 2015, considerando Ottobre, avrei 540 € in più di quelli che mi sono retribuiti.
    Per finire ..... il conguaglio del 2015 lo becchi a Giugno del 2016 ... e se non bastasse hanno dilazionato i tempi di pagamento.
    Il primo a delinquere è l'amico stato.

    LA rimodulazione si applica solo con impianti della potenza superiore ai 200 kWp, oppure c'è la sorpresa anche per i piccoli impianti ?

    @cosmic: il meccanismo era proporzionale al costo degli impianti.
     
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    non credo proprio. quello che ho scritto succede anche ai piccoli impianti ... anzi quelli da 3 kw e sotto ... i pagamenti sono ogni 4 mesi, quelli come il mio da 4 kw ... pagamenti ogni 3 mesi.
     
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    Io ancora devo avere il saldo 2015
     
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    il saldo a giugno 2016

    CITAZIONE (nordico8 @ 29/12/2015, 22:02) 
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 28/11/2015, 14:30) 
    una frode ! questi pezzi di ......... che ci governano.
    Io in tasca per l'anno 2015, considerando Ottobre, avrei 540 € in più di quelli che mi sono retribuiti.
    Per finire ..... il conguaglio del 2015 lo becchi a Giugno del 2016 ... e se non bastasse hanno dilazionato i tempi di pagamento.
    Il primo a delinquere è l'amico stato.

    LA rimodulazione si applica solo con impianti della potenza superiore ai 200 kWp, oppure c'è la sorpresa anche per i piccoli impianti ?

    @cosmic: il meccanismo era proporzionale al costo degli impianti.


    Edited by irisplus cazzatone - 12/4/2016, 17:53
     
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  11. nordico8
     
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    Forse ho capito, ci sono talmente tanti impianti sotto incentivi e i ragionieri del gse sono pochi. Quindi fanno le cose con calma, son statali.
     
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    se ce ne fosse bisogno ... nonostante sul sito gse a fine Marzo era già stato contabilizzato il conguaglio e messo nella voce "in pagamento" :toobad.gif: devo aspettare Giugno
     
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    Con la sentenza n. 16 del 2017 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle numerose questioni (sollevate con ben 63 ordinanze di rimessione del T.A.R. Lazio) riguardanti il regime giuridico introdotto dall’art. 26 (commi 2 e 3) del decreto legge n. 91/2014, contemplante significative modifiche alle modalità di erogazione, ad opera del Gestore dei servizi elettrici (GSE), delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, con particolare riferimento alla rimodulazione di siffatte tariffe – rispetto alla misura previgente - per gli impianti di potenza superiore a kw 200. I giudici della Consulta hanno respinto tutte le questioni prospettate, escludendo la sussistenza della violazione del principio del legittimo affidamento e della piena libertà di iniziativa economica, non ravvisando la irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore con le disposizioni normative impugnate rispetto al precedente quadro normativo culminato, soprattutto, nella disciplina riconducibile al decreto legislativo n. 28 del 2011.
     
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