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dario.in.
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Art. 14 comma1:
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonche' delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Ma hanno sbagliato a scrivere, oppure è la triste realtà?. -
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Io sono triste perchè hanno tolto il riferimento per i serramenti con prestazioni migliori.. secondo me sarebbe stato un bel giro di vite, vuoi il 65%? metti serramenti decenti.. certo che i serramenti che soddisfavano i parametri erano ben pochi . -
juno.
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due copia/incolla dalla rete:
Dal sito AdECITAZIONEAttenzione: il Dl 63/2013 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, lo stesso decreto ha stabilito che per le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014.
Da Tecnocivis:CITAZIONEll 3 luglio 2013 è stato però approvato dal Senato l'emendamento che estende anche alle pompe di calore il bonus del 65%. Lo sconto fiscale sarà operativo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (il testo ora passerà in discussione alla Camera; entro il 4 agosto 2013 diventerà legge).
Quindi tutto ok...per ora!.