AQE da presentare al Comune a fine lavori

Quando serve e quando no

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  1. tizicor
     
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    Qua avevo fatto degli esempi che mi sembravano esaustivi, ma ora mi trovo in difficoltà sul caso concreto.

    In un appartamento sono state sostituite le finestre, nuova caldaia a condensazione, impianto a pavimento, solare termico (ai fini 55%)
    In fini amministrativi l’intervento in oggetto è stato inquadrato ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera c) 1 del Decreto 192/05 e succ, il quale prevede che la normativa in questione si applica limitatamente al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, trattandosi di intervento su edificio esistente con Su < 1000 mq.

    Ultimati i lavori, il Comune chiede ora l'AQE che, a mio avviso e secondo logica, non deve essere prodotto (se non su base volantaria) in quanto l'intervento non ricade in quanto previsto nell'art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2 lett. a) e b).

    Ma qualcuno sa dove sta scritta questa ultima affermazione?
     
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    - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000 mq), rifacimento pareti esterne, copertura, pavimenti e pareti divisorie interne (tramezzi)
    Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività:
    Relazione tecnica, da presentare in Comune in sede di Dichiarazione di Inizio lavori, a firma del professionista abilitato, con riportato il rispetto dei requisiti minimi relativi alle sole pareti esterne trasmittanza Allegato C DLgs 192/2005 e smi e DPR 59/2009
    AQE, da presentare in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori a firma del Direttore dei Lavori, con riportato il rispetto dei requisiti minimi così come realizzati (trasmittanze).
     
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  3. tizicor
     
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    Penso di aver trovato il riferimento legislativo che cercavo:

    ...... In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.

    Questa frase è riportata al punto 8.3 dell' Allegato A Procedura di certificazione energetica degli edifici del D.M. 26 giugno 2009

    Quindi l'AQE, nel caso di ristrutturazioni parziali, non è richiesto e basta la conformità alle opere realizzate.

    Edited by tizicor - 14/4/2011, 12:34
     
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    Se per te cosa hai fatto è una semplice ristrutturazione parziale....contento tu...


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  5. tizicor
     
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    Così è stata inquadrata in sede di progetto. E di certo non mi pare una ristrutturazione totale.

    Io sono sempre contento quando riesco a evitare scartofie inutili, generate da richieste improprie ...

    Sarebbe utile riportare il riferimento normativo quando si riporta un estratto, per agevolare chi legge e comprendere il contesto.
    Quello che tu riporti, è l'art. 6 c.9.4 del D.Lgs. 192 e succ. relativo all'ACE (che non va consegnato al Comune)
    Io parlo dell'AQE (che va consegnato al Comune, naturalmente quando dovuto)

    Nel caso in questione l'AQE verrà comunque consegnato, ma verrà rimarcato su base volontaria, affinchè chi lo ha richiesto comprenda che esistono dei limiti.
     
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    ""In Piemonte, a me hanno chiesto AQE asseverata dal DL e ACE per una manutenzione straordinaria.""
    vedi

    Niente è mai chiaro, ti conviene vedere cosa dice nel tuo caso specifico la TUA Regione Veneto
     
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  7. tizicor
     
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    Io mi limito alla normativa nazionale in quanto la mia Regione Veneto ha avuto il buon senso di non fare niente (almeno finora) per aumentare la confusione. Non conosco, ne desidero conoscere, cosa hanno fatto le altre regioni.
    Ad ogni modo quello che hanno chiesto a te recentemente (presumo senza alcun preciso riferimento legislativo):
    "In Piemonte, a me hanno chiesto AQE asseverata dal DL e ACE per una manutenzione straordinaria."

    è chiaramente una richiesta da parte di un tecnico comunale che non conosce bene la normativa e quindi, piuttosto che chiedere meno, chiede di più.
    Ma alle richieste errate, che possiamo anche comprendere da un non addetto ai lavori, si può replicare motivando puntualmente.

    Nel tuo caso puoi richiamare il punto 8.3 dell'Allegato A del D.M. 26 giugno 2009 suriportato. Potrebbe anche ringraziarti per l'informazione.

    Nota che la discussione che hai linkato è iniziata nel gennaio 2009, prima quindi del DECRETO 26 giugno 2009, in GU n. 158 il 10-7-2009.

    Le differenze tra ACE e AQE
     
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6 replies since 14/4/2011, 07:28   3552 views
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