Niente certificazione energetica per sostituzione caldaie e PDC

Quando si richieda detrazione 55%­

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  1. dotting
     
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    Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia:
    Art. 31.

    (Semplificazione di procedure)

    1. All’articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».


    legge 24 dicembre 2007
    c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamen
    alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del
    medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della
    medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.



    legge 27 dicembre 2006, n. 296
    348.
    b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
    dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
    agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente
    locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione
    energetica", predisposto ed asseverato da un professionista
    abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria
    di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori
    massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso
    specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico
    edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione
    energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
    migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o
    dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale
    realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per
    l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi
    detraibili.


    Importante: bisogna attendere la pubblicazione in G.U.
    LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 pubblicata sulla GU n. 176 del 31 luglio 2009

    Se qualcuno ha lavori in corso conviene aspettare un attimo.

    Inserisco il link del testo approvato dal Senato che coincide con quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009.
    https://digilander.libero.it/infoenergia//0...DL_sviluppo.pdf

    Edited by dotting - 5/8/2009, 15:28
     
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  2. clash4
     
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    Certo che ora dovranno aggiornare anche il sito dell'ENEA... gia era complicato rispetto l'anno scorso, speriamo bene!!
     
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    Seguace

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    Si sa niente ancora della pubblicazione in gazzetta ufficiale del ddl sviluppo?
    Magari non appena qualcuno ne viene a conoscenza, potrebbe mettere un bell'avviso in qui e in bacheca?
    Grazie, saluti dibilino.
     
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  4. dotting
     
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    Riporto una FAQ dell'ENEA al proposito:
    56. D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?
    R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, similmente alle altre casistiche già previste dalla nostra faq 43, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e
    selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.


    Aggiungo che non è più necessario che l'allegato E sia firmato da tecnico abilitato, quindi può essere compilato on line nel sito dell'ENEA dal richiedente la detrazione.
    Per poter mandare a buon fine la richiesta nella compilazione dell'allegato E alla voce: 4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh) occorre mettere 0,01 altrimenti la procedura non va avanti.

    Questa è una soluzione provvisoria in attesa che sia sostituito il modello on-line.
     
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    allora naturalmente meglio procrastinare "fine lavori" dopo il 15/8 :sick:
    che paese che siamo, e dire che ci sarebbe perfino un ministero per la semplificazione....ma de che? :ph34r:
     
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  6. clash4
     
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    Alla fine ci sono chiarimenti in merito?
    si mette sempre 0,01 sul risparmio di energia?
     
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  7. dotting
     
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    Aggiungo la recente FAQ 58 sempre a proposito del calcolo del risparmio di energia da inserire nella pratica della detrazione:
    58. D - Ho iniziato i lavori per la sostituzione della mia vecchia caldaia con un nuovo modello a condensazione. Leggendo la vostra faq 56 ho saputo che non c'è più l'obbligo di presentare l'attestato di qualificazione energetica e quindi di avvalersi dell'aiuto di un tecnico. Sta di fatto però che l'allegato E mi chiede di quantificare il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento e io non ho competenze tecniche tali da poter soddisfare da solo quanto richiesto. Come posso fare?
    R - Il calcolo dovrebbe, a rigore, essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300. Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull'allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell'esempio di calcolo semplificato pubblicato su questo sito alla sezione "Per i tecnici". Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di un edificio mono, bi o trifamiliare, il risparmio in linea di massima va raddoppiato rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell'aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%.


    Ricordo che comunque è sempre necessario far redigere da "tecnico abilitato" l'asseverazione di rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal comma 347, dichiarazione da conservarsi agli atti.

    Attenzione però che l'asseverazione suddetta non è necessaria sotto queste condizioni:
    4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
     
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  8. bert.giovanni
     
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    scusate anche se il post è vecchio, mi sono imbattuto in questa notizia che non sapevo. è ancora in vigore il non obbligo di far redigere la certificazione da un tecnico? dove trovo l'esempio per il calcolo del risparmio se sostituisco la caldaia? grazie
    giovanni
     
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  9. dotting
     
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    C'è scritto nel mio intervento precedente, fino a 164 mq. vale la procedura formulata dall'ENEA e reperibile rapidamente nella sezione Normativa:

    ENEA Esempio di calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l’installazione di una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle
     
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    Ma quindi con il 347 posso detrarre anche la sostituzione delle tubatore da caldaia a radiatori giusto?
     
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  11. dotting
     
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    Si, ma non il ripristino della pavimentazione se hai dovuto smantellarla.
     
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    Si giusto io intendo solo la parte dell' idraulico tubazioni, collettori e così via quindi perfetto grazie per la delucidazione.
     
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