Impianto tegola fV su edificio in costruzione

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  1. tizicor
     
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    Buongiorno, vorrei sapere se può essere allacciato alla rete ENEL l'impianto FV realizzato sul tetto di una casa in costruzione, quindi priva di agibilità.
    Spero si sbagli, ma secondo il funzionario ENEL, non essendoci una fornitura attiva (c'è solo l'allacciamento uso cantiere) dovrei aspettare l'agibità ...cioè sprecare 6 mesi di energia e incentivo ..
    E' possibile?
     
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  2. dotting
     
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    In effetti con un allacciamento di cantiere non hai un'utenza attiva definitiva, ma provvisoria.
    Però è inesatto il discorso dell'agibilità.
    La recente legge 37/2008 all'art.8 richiede per la fornitura di energia elettrica la dichiarazione di conformità degli impianti, che deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di allaccio:
    3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6.
    Quindi tu puoi richiedere l'allaccio definitivo quando sarai pronto con gli impianti elettrici o qualche tempo prima.

    Tutta la legge 37/2008 la trovi nella sezione normativa della sezione Efficienza Energetica negli usi finali.
    Magari ne fai una copia e la dai al funzionario ENEL così si aggiorna.
    Oppure gli dici di frequentare il forum!!!

    Edited by dotting - 26/10/2008, 12:17
     
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  3. tizicor
     
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    Grazie infinite. Riferirò, sperando basti perchè temo che l'ostacolo sia l'accertamento della regolaità urbanistico-edilizia dell'edificio.

    Partendo da lontano, con la prima Legge sul condono edilizio 28.2.85 n 47, furono introdotte delle norme per impedire la commerciabilità e l'utilizzo di edifici costruiti senza concessione edilizia.
    Tale disposizione è stata poi recepita anche nelle LR (61/85 nel veneto.

    Sulla base di questa disposizione l'ENEL richiede, per la fornitura uso cantiere gli estremi del permesso del Comune e per la fornitura definitiva l'agibilità (anche sotto forma di Dichiarazione).

    Nel mio caso, per allacciare l'impianto FV integrato nella copertura di un edificio al grezzo (quindi privo di agibilità che si ottiene solo quando i lavori sono completamente ultimati), l'ENEL vuole l'agibilità (che non posso produrre essendo l'edificio al grezzo).

    Ecco come una norma, che se fosse stata correttamente applicata avrebbe bloccato l'abusivismo edilizio (evidentemente così non è stato), serve viceversa ad ostacolare le altre attività.

    Non avendo una fornitura attiva, nella richiesta di connessione ho barrato la casella > di richiedere contestualmente una nuova attivazione per la fornitura di energia elettrica per uso CONDOMINIALE, potenza richiesta 4,5 kW.

    Dove ho sbagliato? Non posso credere che un impianto finito rimanga improduttivo per tanto tempo solo per seguire una norma che ha tutt'altre finalità.

    Staremo a vedere. Grazie e saluti
     
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  4. dotting
     
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    CITAZIONE (tizicor @ 26/10/2008, 13:16)
    Sulla base di questa disposizione l'ENEL richiede, per la fornitura uso cantiere gli estremi del permesso del Comune e per la fornitura definitiva l'agibilità (anche sotto forma di Dichiarazione).

    Fortunatamente è una richiesta circoscritta alla tua regione.
    A volte per ottenere l'agibilità occorrono mesi dopo la dichiarazione di fine lavori.

    Nel tuo caso però la regione prevede il silenzio/assenso:
    Art. 90 - (Certificato di abitabilità e di agibilità).
    Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato, rispettivamente, di abitabilità o agibilità. (73 )
    Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia stata accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nell’istanza tacitamente assentita, nonchè alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del rilascio della concessione.
    Il Sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 30 giorni dalla richiesta del certificato; l’istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine. (74 )
    Prima del termine di cui al comma precedente e in assenza del certificato o dopo motivato diniego, è fatto divieto ai Comuni e alle aziende di erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture, fatte salve quelle relative a subentri.


    Non ho trovato le note 73 e 74 cui si fa riferimento.


    Edited by dotting - 27/10/2008, 09:05
     
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  5. tizicor
     
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    (73) Comma così modificato da art. 18 legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .
    (74) Comma così modificato da art. 18 legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .


    L'articolo che hai riportato della LR Veneto 61/85, secondo me, dovrebbe essere stato superato dal DPR 380/01 Testo Unico dell'Edilizia che recita:

    Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
    (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.45)

    1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

    2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
    ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto
    stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

    3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può
    essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

    3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
    (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

    3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune dove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli
    immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
    (comma aggiunto dall'articolo 32 della legge n. 326 del 2003)


    Sarà che sono a letto influenzato, ma non vedo su queste norme la necessità di fornire l'agibilità come richiede ENEL (almeno dalle mie parti), andando a penalizzare gli impianti integrati.

    Dal sito ENEL:
    Qualsiasi cliente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico con potenza nominale minore o uguale a 20 KW può scegliere di usufruire del servizio di scambio sul posto.

    E’ tuttavia indispensabile che sull’impianto sia attiva - o venga richiesta contestualmente - una fornitura di energia elettrica intestata allo stesso nominativo che richiede il servizio di scambio e che il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidano.

    Appena mi riprendo, voglio approfondire.

     
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  6. tizicor
     
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    Per completare il discorso, dopo gli approfondimenti, penso di aver capito che il problema è SOLO della Regione veneto e dell'applicazione (distorta) che ENEL fa dell'art. 90 delle LR 61/85.

    Ho quindi esposto il problema gli uffici energia e urbanistica della regione segnalando la necessità che la questione sia considerata nella prossima normativa regionale di riordino, anche alla luce delle semplificazioni introdotte dal D.Lsg 115/08.

    Ad ENEL ho richiesto l'allaccio pur in assenza di agibilità con le motivazioni:

    "Trattasi di impianto fotovoltaico integrato nella copertura volto alla produzione e consumo di energia elettrica per impianti e locali di servizio non autonomamente utilizzabili, all’interno di un edificio condominiale di 12 alloggi, questi si oggetto ad agibilità alla ultimazione dei lavori, come da art. 24 del vigente DPR 380/01.
    Per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica come l’impianto in oggetto, più che alla L.R. 61/85, pare appropriato il riferimento al recente D.Lgs. 115/08, art. 11 comma 3 che, nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari, equipara tali interventi alla manutenzione ordinaria, non soggetti quindi ad alcun titolo abilitativo (DIA, PdC, Agibilità)......"

    Staremo a vedere.
     
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  7. tizicor
     
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    Aggiornamento della situazione.

    Come previsto ENEL ha risposto picche:
    <<l'allacciamento lo facciamo quanto porti l'agibilità. Punto.>>

    Dopo aver informato gli uffici regionali competenti, e aver finora ottenuto solo solidarietà, è in partenza questa mail per il Presidente della Regione Veneto:


    Oggetto: Allacciamento Tetti Fotovoltaici alla rete ENEL e art. 90 della L.R. 61/85.

    L’eliminazione degli ostacoli di carattere burocratico è tra gli obiettivi dell'edilizia sostenibile.
    Egregio Presidente,
    nel mese di novembre scorso, ho ritenuto doveroso segnalare agli uffici regionali competenti come, paradossalmente, l’art. 90 della Legge Regionale Urbanistica 61/85, avente tutt’altre finalità, ostacoli l’attivazione di impianti fotovoltaici integrati nelle coperture degli edifici in costruzione.

    A mio avviso, è urgente intervenire prima il problema emerga diffusamente, in considerazione che l’art. 4 del DPR 380/01 (testo unico per l’edilizia) prevede che i regolamenti edilizi comunali, a partire dal 1 gennaio 2009, introducano l’obbligo dell’impiego di fonti rinnovabili nei nuovi edifici ai fini del rilascio del permesso di costruire.

    Attualmente, chi realizza un l’impianto FV integrato incontra difficoltà all’allacciamento alla rete in quanto ENEL, appellandosi al succitato art. 90 della Legge Regionale 61/85, esige la presentazione del permesso di agibilità che viene rilasciato dal Comune solo quando l’edificio è completamente ultimato, mentre, una volta realizzata la copertura, l’impianto integrato nella stessa può essere collaudato ed è in grado di produrre energia anche se l’edificio è allo stato grezzo.

    E’ evidente che il tempo che intercorre tra la possibilità di funzionare dell’impianto fotovoltaico e il rilascio dell’agibilità abbia come conseguenza uno spreco assurdo di energia e inneschi inevitabili proteste da parte degli utenti che subiscono ritardi anche per la presentazione della pratica al GSE per Conto Energia.

    Che bello sarebbe avere a che fare con un gestore di rete diverso da ENEL e ottenere l’allacciamento di un impianto fotovoltaico su semplice richiesta verbale come ho visto in un paesino dell’Alto Adige!

    Mi rivolgo a Lei sperando che possa sollecitare gli uffici regionali competenti a prendere in considerazione il problema, a regolamentare la materia e soprattutto a coinvolgere e sensibilizzare ENEL affinché distingua tra fornitura e produzione di energia elettrica.

    Si risolverebbe in tal modo un problema che oltre a comportare inaccettabili sprechi, può danneggiare l’immagine della nostra regione che, se da un lato incoraggia meritoriamente l’edilizia sostenibile, dall’altro offre suo malgrado al gestore della rete elettrica un pretesto per porre ostacoli burocratici, non riscontrati in altre Regioni.
    Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.
    ------------------

    Mi interessarebbe sapere se in qualche altra Regioni sussiste il problema, ma probabilmente è solo della RV, visto che non sento nessuno lamentarsi. Staremo comunque a vedere quando il FV sarà obbligatorio.
     
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  8. tizicor
     
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    Ecco l'impianto da 4,5 kWp finito e collaudato da oltre tre mesi.
    Per l'agibilità bisognerà attenderne almeno altri quattro.
    Almeno 1000 kWh buttati.

    image
    image
     
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  9. gildo1
     
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    vorrei un vostro parere sull'impianto totalmente integrato di
    questa società elettrotegola.it ho il preventivo per la sola fornitura di materiale
    per un impianto da 7 kw e mi sembra buono
     
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    Offline
    Risposta dal GSE al mio quesito del 4/01/2011....:
    "Salve. Vorrei poter iniziare i lavori per una casa di nuova costruzione
    in prefabbricato pesante a L' Aquila nel mese di Marzo 2011. Vorrei
    sapere se posso far installare provvisoriamente i pannelli fv su tettoia
    collegandoli al contatore da cantiere sempre provvisoriamente e poi
    traslarli sul tetto di casa collegandoli al contatore definitivo
    contestualmente.
    Grazie"

    Risposta il 24/02/2011....
    "Gentile Utente
    ci scusiamo per il ritardo con cui diamo riscontro alla Sua richiesta di assistenza.

    In merito al quesito da lei formulato La informiamo che non è possibile spostare un impianto una volta ottenuta la tariffa incentivante.
    La informiamo tuttavia che è possibile collegare l’impianto ad un Pod di cantiere e che in tal caso occorre allegare alla richiesta degli incentivi in conto energia un documento che descriva nel dettaglio la particolare configurazione impiantistica e contrattuale (contatore di cantiere, contratto e POD provvisori) evidenziando che ci sarà un passaggio ad un contratto di fornitura definitivo contraddistinto da nuovi parametri caratteristici.
    Inoltre, è indispensabile che venga tempestivamente comunicata al GSE l’avvenuta variazione inviando i nuovi verbali di attivazione dei misuratori e la comunicazione del gestore di rete contenente il nuovo codice identificativo del punto di consegna.


    Per ulteriori chiarimenti, può chiamare il nostro Contact Center, che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, digitando i seguenti numeri (da telefono fisso): 800.89.69.79; da telefono mobile (secondo il proprio piano tariffario): 06.80.11.43.60 – 06.80.11.43.40.

    Le comunico che il Suo codice cliente è xxxxxxxx

    Inoltre Le comunichiamo il numero ticket associato al quesito in oggetto :xxxxxx


    Cordiali saluti
     
    .
  11. Filippo.Corazza
     
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    CITAZIONE (fazer111 @ 24/2/2011, 20:37) 
    Risposta dal GSE al mio quesito del 4/01/2011....:
    "Salve. Vorrei poter iniziare i lavori per una casa di nuova costruzione
    in prefabbricato pesante a L' Aquila nel mese di Marzo 2011. Vorrei
    sapere se posso far installare provvisoriamente i pannelli fv su tettoia
    collegandoli al contatore da cantiere sempre provvisoriamente e poi
    traslarli sul tetto di casa collegandoli al contatore definitivo
    contestualmente.
    Grazie"

    Risposta il 24/02/2011....
    "Gentile Utente
    ci scusiamo per il ritardo con cui diamo riscontro alla Sua richiesta di assistenza.

    In merito al quesito da lei formulato La informiamo che non è possibile spostare un impianto una volta ottenuta la tariffa incentivante.
    La informiamo tuttavia che è possibile collegare l’impianto ad un Pod di cantiere e che in tal caso occorre allegare alla richiesta degli incentivi in conto energia un documento che descriva nel dettaglio la particolare configurazione impiantistica e contrattuale (contatore di cantiere, contratto e POD provvisori) evidenziando che ci sarà un passaggio ad un contratto di fornitura definitivo contraddistinto da nuovi parametri caratteristici.
    Inoltre, è indispensabile che venga tempestivamente comunicata al GSE l’avvenuta variazione inviando i nuovi verbali di attivazione dei misuratori e la comunicazione del gestore di rete contenente il nuovo codice identificativo del punto di consegna.


    Per ulteriori chiarimenti, può chiamare il nostro Contact Center, che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, digitando i seguenti numeri (da telefono fisso): 800.89.69.79; da telefono mobile (secondo il proprio piano tariffario): 06.80.11.43.60 – 06.80.11.43.40.

    Le comunico che il Suo codice cliente è xxxxxxxx

    Inoltre Le comunichiamo il numero ticket associato al quesito in oggetto :xxxxxx


    Cordiali saluti

    Ma allora posso fare l'allaccio col contatore da cantiere, nel caso in cui il posizionamento dell'impianto sia quello definitivo!!!
    Però altri utenti dicono che non è così, perché c'è tutta questa confusione intorno a questa procedura?
     
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10 replies since 25/10/2008, 22:27   3153 views
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