obbligatorietà pannelli solari in lombardia

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  1. foba
     
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    ciao ragazzi,mi chiamo davide,
    stavo cercando informazioni sul web riguardo normative e finanziamenti ad imprese per la progettazione e realizzazione di impianti termici solari in lombardia finchè ho visto questo forum dove discutete e date delle dritte giuste con grande competenza!!!
    vi disturbo solo un minuto per chiedervi questo:
    sto realizzando un complesso immobiliare a mantova, ed ho presentato il permesso di costruire a dicembre 2007...secondo voi devo installare i suddetti e costosi pannelli solari?
    so che potrei evitarlo preparando apposita relazione tecnica, è questo l'unico modo per aggirare la legge?
    chi mi può contestare il fatto di non averli installati?il comune non rilasciandomi l'agibilità od il certificatore non rilasciandomi l'attestato di certificazione energetica finale?
    grazie mille
    ciao
    davide
     
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  2. dotting
     
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    4.12 A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

    4.13 Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari oppure esistano condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni di cui al precedente punto 4.12 possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B.

    L'allegato B è la legge 10.

    Delibera 5018 regione Lombardia pubblicata sul bollettino ufficiale in data 20 luglio 2007. (Ho corretto la data, grazie per il suggerimento.)

    Come tempi ci sei dentro.
    Corretto, il Comune e il certificatore.

    Edited by dotting - 15/10/2008, 11:58
     
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  3. Denew for CE!
     
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    CITAZIONE
    sto realizzando un complesso immobiliare a mantova, ed ho presentato il permesso di costruire a dicembre 2007...secondo voi devo installare i suddetti e costosi pannelli solari?

    Anche a me l'occhio sulla DGR 5018, pubblicata in BU Lombardia il 20 LUGLIO 2007... CASUALMENTE al comma che ti ha detto Dot... ci sei dentro fino alle ginocchia.

    CITAZIONE
    so che potrei evitarlo preparando apposita relazione tecnica, è questo l'unico modo per aggirare la legge?

    Sarei proprio curiosa cosa potresti inventarti per derogare dall'obbligo su una nuova costruzione, dove sei nelle ideali condizioni per progettare la copertura in modo da ottenere la migliore integrazione e la massima produttività in termini di orientamento, tilt, ombre proprie portate, idoneo vano tecnico per unità abitativa.
    Ti può salvare solo se hai una foresta di sequoie secolari alte 30 metri a sud-sudovest del tuo lotto.

    CITAZIONE
    chi mi può contestare il fatto di non averli installati?

    Oltre a quello che dice giustamente Dot... hai presente... QUELLO CHE PAGA?
    Occhio a non dichiarare cose fantasiose con i compromessi già firmati, non tutti i clienti oggi scendono dalla montagna con l'anello al naso... ci si potrebbe trovare a versare indietro delle caparre doppie, senza se e senza ma. So di clienti scaltri che con furbate analoghe o disparità tra realizzato e previsto in legge 10 hanno dato la caparra per una casa, e hanno ricavato dal contenzioso l'equivalente per comprarsene due.
    Cerchi di fargli pagare per "a regola d'arte" e al pieno valore di mercato un immobile non a norma, sapendo che non lo è.

    CITAZIONE
    il comune non rilasciandomi l'agibilità od il certificatore non rilasciandomi l'attestato di certificazione energetica finale?

    Ti rinfresco un attimo il regime sanzionatorio completo previsto dal 192/2005 per la certificazione energetica:

    Art. 15.
    Sanzioni

    1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

    3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

    4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.

    5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

    6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

    7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

    8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

    9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.


    Ti faccio presente che ricadendo necessariamente nel regime applicativo per singole unità immobiliari, la sanzione al punto 7 vale per UNITA' IMMOBILIARE. Prima di gabolare su un intero complesso... pensaci.

    In riferimento ai due commi finali, ecco a cosa si riferiscono:

    CITAZIONE
    Art 6

    3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e' allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

    4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

    Ammesso e NON concesso che arrivi ad avere il certificato un po'... romanzato... minimo è nullo... e non è solo quello perchè ha carattere pubblico

    Ti faccio presente infine un altro super-rischio, l'Organismo di accreditamento può venire a farti le pulci fino a 5 anni dopo la fine lavori, su segnalazione del Comune o dei proprietari o conduttori degli immobili o anche solo a campione perchè nessuno ha segnalato niente ma l'ente è tenuto a controllare a campione l'operato del certificatore e tu sei particolarmente sfortunato.
    Devi pregare che per 5 anni il Comune dorma, che nessuno degli acquirenti scopra la gabola, e neppure i loro eventuali affittuari, che prima prendono per le penne il proprietario, che però potrà rivalersi su di te, e che il certificatore non sia sotto verifica. E se scoppia per uno... radio condominio fa il resto.

    Per quanto riguarda me, e parlo solo per me, le giuste dritte preferisco riservarle alle giuste cause, e scusa la franchezza, ma devo proprio dirti che non trovo tale quella che ci sottoponi, oltre ad essere "rischiosetto".

    Troverei più interessante discutere su come trovare una soluzione tecnica abbastanza conveniente per te sotto il profilo dei costi atta a farti garantire il minimo di legge, credo peraltro ti sarebbe molto più utile... facci un pensierino!
    :bye1.gif: !
     
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  4. Lolio
     
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    In effetti la delibera 5018 è del 20 luglio 2007, non 2008.
    Però a me risulterebbe modificata dalla 8/5773 del 31/10/2007 pubblicata il 9/11, che aggiunge al solare termico la possibilità di coprire il 50% di acs con l'impiego di geotermico o pompe di calore a bassa entalpia o biomasse o teleriscaldamento o recupero reflui energetici (art. 4.12).
     
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  5. CE-Admin 2
     
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    Hai ragione Lolio la delibera 5018 è stata modificata dalla 5773, che amplia la possibilità di utilizzo di altre forme di energia alternativa oltre al solare termico.
    In effetti sono stati riscritti integralmente gli articoli 4.12 e 4.13.
    Tutte le delibere le trovate quà:
    https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=17931325

    2007 e non 2008, giusto.
     
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  6. Denew for CE!
     
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    Giusto Lolio, io e Dot abbiamo risposto strettamente al quesito solare posto da Faba.

    Però ribadisco che sarebbe molto più interessante discutere appunto come un costruttore possa assolvere all' "obbligo di legge" generalmente inteso come dalla normativa ora vigente al costo più conveniente per lui e per il cliente.

    Chiederei cortesemente a Dotting, ai fini della maggior chiarezza, se riesce a modificare la data in grassetto del primo intervento mettendo 2007 così siamo a posto!



     
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  7. scu
     
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    CITAZIONE (foba @ 14/10/2008, 15:14)
    so che potrei evitarlo preparando apposita relazione tecnica, è questo l'unico modo per aggirare la legge?

    La relazione tecnica non è un compitino che evita il pannello, modalità scuola media in cui si fa il temino per punizione...
    La relazione tecnica serve a spiegare i motivi per cui è tecnicamente non fattibile lo sfruttamento della radiazione solare... se ci sono le motivazioni tecniche puoi farla, se non ci sono la relazione tecnica sarà campata in aria e qualcuno potrebbe notare che stai svicolando.... credo che si faccia notare una relazione tecnica di questo tipo allegata al progetto
     
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6 replies since 14/10/2008, 15:14   2637 views
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