detrazioni climatizzatori 65%

integrazione o sostituzione?

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    ciao, volevo chiedervi se qualcuno ha già avuto esperienze in merito,
    dovrei installare dei climatizzatori canalizzati in pompa di calore, bonus 50% già esaurito, resta il 65%

    ma qui ho trovato opinioni contrastanti, le guide dicono che per essere detraibili devono sostituire la climatizzazione attuale
    (adesso ho riscaldamento a pavimento con caldaia a gas)

    altri dicono che l'impianto se apporta un beneficio ai consumi può comunque essere detraibile, es:

    https://www.guidafisco.it/bonus-condiziona...-di-calore-1559

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tri...l?uuid=ABnscIHB

    e poi c'è La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 458/E del 1/12/2008 ha stabilito che la detrazione è prevista anche qualora la pompa di calore integri l'impianto esistente di riscaldamento e non lo sostituisca.
    In questo caso l'intervento è agevolabile solo se comporta una riduzione dei consumi di energia primaria, rientrando nei limiti stabiliti dal DM 11/3/2008 e l'indice di risparmio debba essere calcolato in base al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari.


    alla faccia delle semplificazioni!!!!!
     
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  2. clash4
     
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    Dipende da quale comma accedi!

    comma 344: Puoi detrarre tutte le spese per interventi che comportino una riduzione del 20% del valore di EPgl,tot,lim

    comma 347: Puoi detrarre i generatori nuovi (caldaia condensazione o PDC) in sostituzione di quelli vecchi.

    Nel tuo caso devi farti verificare la rispondenza al c.344
     
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    si, ma il dubbio è che anche il comma 344 parla di sostituzione di impianti esistenti... e non integrazione,
     
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  4. clash4
     
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    Ti riporto le faq 20 E 21 dell'Enea.
    C'erano già dei condizionatori? Li stai sostituendo?

    20. D - Voglio installare in casa mia, già dotata di impianto di riscaldamentocon caldaiaa gas, un condizionatore confunzione anche
    di pompa di calore.Posso accedere alle detrazionifiscali di cuial decreto del 19 febbraio 2007?
    R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la sostituzione di
    impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
    entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo
    agevolabili quegli impianti che costituisconoinvece integrazionead un impianto di climatizzazioneinvernale già esistente.
    21. D - Nel mio appartamento riscaldato con un impianto a pompa di calore, ho sostituito un’unità esterna di condizionamento con
    un’altra più efficiente.Posso accedere alle detrazionifiscali ai sensi del comma 347 della leggefinanziaria?
    R - Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del “decreto edifici” definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di
    sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con
    impianti a pompa di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Installato il nuovo generatore, com’è
    buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba
    necessariamenteessere verificatoe messo a punto il sistemadi distribuzione.
    Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale”
    dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che
    esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del
    generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di
    distribuzione, sui corpidi emissione e di controllo dell’intero impianto.
    Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non
    costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è
    opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sua sola
    sostituzione.
     
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    no, non c'erano, ora sto usando dei climatizzatori portatili monoblocco....

    avevo letto quelle faq,
    ci sono anche la 22 e la 23 che sono pertinenti, ma la confusione resta, anche le risposte sembrano contraddirsi....

    22. D - Ho intenzione di rendere più efficiente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da una caldaia che assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria. Pensavo di mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e di installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento.
    L’intervento così concepito, può essere ritenuto agevolabile al 55-65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
    R - Sulla base del comma 5 dell’Art.1 del “decreto edifici”, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
    Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di a.c.s., ma che debbano essere eseguiti interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

    23. D - Ho intenzione di riqualificare energeticamente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da un’unica caldaia. Pensavo di fare in modo che la caldaia riscaldasse parte dell’immobile e che l’altra parte venisse riscaldata da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. L’intervento così concepito può essere ritenuto agevolabile al 55-65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
    Interpretando il comma 5 dell’Art.1 del “decreto edifici”, che ritiene agevolabili gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione, e ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
     
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    Pino..non vedo nei 2 link che hai messo che si sostiene la tesi che si possa detrarre 65% con semplice integrazione..in entrambi si dice giustamente che occorre "sostituire"
    Allo stesso modo ADE lo ribadisce nella Circolare che citi...dicendo una cosa in piu che è sfuggita ad ENEA..che di "sostituzione parziale" si parla solo a riguardo di installazione di caldaie..se si parla di PDC la parola "parziale" non è scritta nella Legge.
    E comunque poi Enea dice che parziale NON si riferisce al GENERATORE ma alla distribuzione e controllo..che puo essere "parzialmente" mantenuto e integrato...MA generaore va sempre sostituito.

    Resta come dice Clash possibilità della detrazione comma 344..ma aldila delle scartofie da fare ..dubito che arrivi al "target" energetico solo mettendo pdc (ma di questo non ho certezza..magari si riesce). Se "ci si arriva" allora li non si parla manco di cosa fai ..BASTA che la spesa che fai sia funzionale al risultato..

    Sono detraibili senza limiti al 50% per man Straordinaria.
    Ti ricordo che il limite è annuale, per cui a gennaio si ricrea..basta che non sia una prosecuzione dei lavori precedenti.
    Se hai fatto lavori edilizi, puoi anche detrarli come Bonus Mobili, se non utilizzato sino al limite di 10 mila
     
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    ho fatto una restrutturazione edilizia chiusa nel 2015,

    -bonus mobili dovrei riaprire una cil per manutenzione straordinaria,

    -bonus restrutturazione dei 96'000€ è stato saturato completamente, (ogni anno si ricrea? quindi potrei fare una manutenzione straordinaria e scaricarli al 50% senza problemi?)

    -ecobonus, rispetto al vecchio APE ho installato 5k di fotovoltaico le nuove pompe di calore canalizzate in tutta la casa,
    (dovrei capire quale è la soglia minima di miglioramento da raggiungere)


    il fatto è che questo intervento costerà circa 10'000€, e non poter detrarre nulla è un peccato!!!!
     
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    ADE scrive

    Il limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
    unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

    Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori
    iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si
    deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto
    all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione
    non ha superato il limite complessivo previsto.

    Quindi SE fai UNICO lavoro che paghi in piu anni..il limite è UNICO..ma se fai ALVORI DISTINTI, OGNI anno pupi spendere 96 mila
    Io ho fatto 4 anni di file il tetto ..far 2002 e 2006..gia stato sottoposto a verifica dell'Ufficio..tutto OK

    il FV NON serve per raggiungere la SOGLIA..ADE ha scritto piu volte che FV NON migliora l'efficienza TERMICA dell'Edificio..la pdc si..è LEI che sottrae energia TERMICA GRATUITA e RINNOVABILE all'ambiente..se poi usa EE fossile o FER non cambia nulla in termini di Efficienza TERMICA
     
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    ah, questo non lo sapevo, nel mio caso quindi sarebbero lavori nuovi nonostante tutto l'impianto sia stato rifatto nel 2015?
    per accedere al bonus 50% dovrei fare una pratica edilizia?

    (ma per curiosità, fai il commercialista???? :D )
     
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    Ho studi di quel tipo ma non esercito quel mestiere

    Nel 2015 avrai fatto al massimo i tubi per far passare gas e condensa..nulla di che..se le PDC le compri ora, le monti.

    Alcuni Comuni non vogliono nulla per montare pdc (se sta sotto 12 kw in tutto..hai voglia)..altri una Comunicazione..altri la Paesaggistica...paese che vai...

    Comuqnue chiedi al tuo comm.sta e vedrai che è come dico io...nuovi lavori=nuovo massimale.
     
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    GRANDE!!! ricapitolando o 65% se raggiungo i parametri di risparmio, o 50%

    clash4 e overpack avanzate una birra!!!!
    grazie ragazzi, vi farò sapere cosa riesco a combinare
     
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  12. clash4
     
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    Scusa non mi ero più collegato, ma confermo quanto ha detto overpack.
     
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    Per il prossimo anno vorrei anch'io installare un impianto di climatizzazione per la mia nuova casa di 1 anno, posso anch'io accedere quindi alle detrazioni, per nuova installazione ad integrazione, per installare un impianto a se stante di raffrescamento tradizionale, quindi una PDC trial aria/aria, giusto?
    Per l'anno prossimo si sa se verranno prorogate le detrazioni?
     
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    Tutto in discussione come tutti gli anni... si attende la finanziaria...
     
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