detrazioni climatizzatori 65%

integrazione o sostituzione?

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  1. -p-i-n-o-
     
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    no, non c'erano, ora sto usando dei climatizzatori portatili monoblocco....

    avevo letto quelle faq,
    ci sono anche la 22 e la 23 che sono pertinenti, ma la confusione resta, anche le risposte sembrano contraddirsi....

    22. D - Ho intenzione di rendere più efficiente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da una caldaia che assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria. Pensavo di mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e di installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento.
    L’intervento così concepito, può essere ritenuto agevolabile al 55-65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
    R - Sulla base del comma 5 dell’Art.1 del “decreto edifici”, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
    Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di a.c.s., ma che debbano essere eseguiti interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

    23. D - Ho intenzione di riqualificare energeticamente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da un’unica caldaia. Pensavo di fare in modo che la caldaia riscaldasse parte dell’immobile e che l’altra parte venisse riscaldata da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. L’intervento così concepito può essere ritenuto agevolabile al 55-65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
    Interpretando il comma 5 dell’Art.1 del “decreto edifici”, che ritiene agevolabili gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione, e ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
     
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13 replies since 29/6/2017, 10:36   379 views
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