Conto Termico 2.0 e documentazione

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    Grazie Liga , però leggendo il decreto :

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    L'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 "requisiti minimi" al Comma 2 del punto 2.2 'Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto' recita:

    Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’art. 5, c. 2, g), del regolamento di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l’obbligo di presentazione della relazione, sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ad esempio, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.

    , sostituire sotto i 50kw non serve progetto , Ma se si cambia alimentazione sembrerebbe di si per ricalcolare l'efficienza energetica :D , però in Toscana , sotto 10kw non c'è obbligo di dichiarare ogni 2 anni l'efficienza energetica (a parte che nella PDC cosa si misura ? potenza assorbita vs potenza resa ) e neanche ci sono controlli , classica legge scritta a caso......
     
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15 replies since 14/2/2017, 09:50   442 views
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