Detrazione parcella architetto

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    Neofita

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    Tali disposizioni prevedono, in sostanza, che ai fini della normativa sulla sicurezza l’obbligo di comunicazione alla Asl non scatta se l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro, anche in presenza di due imprese (articolo 90, commi 3 e 11 del Dlgs 81/2008). Alle stesse conclusioni si ritiene si possa giungere anche ai fini del 50%, anche se non esiste un pronunciamento in tal senso dell’agenzia delle Entrate.

    sono andato a leggermi l'articolo 90, commi 3 e 11 del Dlgs 81/2008 che posto di seguito:
    3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
    11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori

    Di comunicazione ASL neanche l'ombra.
    Con tutto il rispetto per l'esperto G.V. di Rimini, ma c'è qualcosa che non torna....
    E vorrei anche aggiungere che non bisogna far confusione tra gli obblighi di legge e le condizioni necessarie e sufficienti per ottenere le detrazioni fiscali.

    Ma in questo forum, stracolmo di edili.... nessuno che ci illumina di immenso.

    PS: Questor spero sia stato costruttivo e possiamo fumarci il calumet della pace.
     
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15 replies since 27/11/2016, 19:42   1724 views
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