Modifiche alle regole per detrazione 55% caldaie biomassa

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. dotting
     
    .

    User deleted


    Come segnalato in lavagna con il decreto 26/10/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2010 sono statei modificati i requisiti per poter accedere alla detrazione del 55%, nel caso si sostituisca un impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.

    Ricordo che questa possibilità era prevista dal comma 344.

    Riporto al proposito una FAQ dell'ENEA che spiega semplicemente i nuovi limiti per poter richiedere il 55% oltre a quanto deve fare il "tecnico abilitato" per compilare i vari allegati previsti:

    42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
    R - Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L'art. 3 c. 3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3". Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l'intervento debba essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all'edificio nel quale essa è inserita. Il DM 11/3/08, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
    a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
    b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
    c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
    d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05;
    e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.
     
    .
0 replies since 3/3/2010, 15:33   1972 views
  Share  
.