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Alcune precisazioni sugli impianti offshore, considerato che dalla mappa si evince che le zone più ventose sono proprio quelle marine.
L'autorizzazione all'installazione degli impianti è regolata da questa norma della Finanziaria 2008 art.2 comma 158:
c) al comma 3 (legge 387/2003 art.12 riportato di seguito), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;
art. 12 legge 387/2002:
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in
ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni..