Secondo contatore per pompe di calore

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  1. dotting
     
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    Che dire, siamo o non siamo nella repubblica delle banane:

    Nel 2008 con la delibera 30/08 che contiene la delibera 348 modificata è stato ribadito quanto segue:
    5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti con obbligo di connessioni di terzi in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.2 e nel caso di punti di emergenza.

    5.2 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, può essere richiesta l’installazione, di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile.

    la Delibera è dell'AEEG, ovvero Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas.

    Autorità!? meglio che mi fermi quà, li ho contattati per altro, incredibile.
    Però oggi hanno fatto uno spot per un nuovo servizio informativo dell'AEEG al TG3 Nazionale.
     
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399 replies since 5/5/2009, 10:18   54599 views
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